Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile (d.l n. 90 del 23/05/2008 pubblicato su GURI n. 120 del 23/05/2008)
Indice
ARTICOLO 1 - Nomina del Sottosegretario di Stato presso la presidenza del Consiglio dei ministri
ARTICOLO 2 - Attribuzioni del Sottosegretario di Stato
ARTICOLO 3 - Competenza dell’autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione del rifiuti nella regione Campania
ARTICOLO 4 - Tutela giurisdizionale
ARTICOLO 5 - Termovalorizzatori di Acerra (Na), Santa Maria La Fossa (Ce) e Salerno
ARTICOLO 6 - Impianti di selezione, trattamento e di termovalorizzazione dei rifiuti
ARTICOLO 7 - Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale
ARTICOLO 8 - Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi
ARTICOLO 9 - Discariche
ARTICOLO 10 - Impianti di depurazione
ARTICOLO 11 - Raccolta differenziata
ARTICOLO 12 - Corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori, fornitori e cottimisti
ARTICOLO 13 - Informazione e partecipazione dei cittadini
ARTICOLO 14 - Norma di interpretazione autentica
ARTICOLO 15 - Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalità
ARTICOLO 16 - Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalità dell’Amministrazione
ARTICOLO 17 - Copertura finanziaria investimenti
ARTICOLO 18 - Deroghe
ARTICOLO 19 - Cessazione dello stato di emergenza nella regione Campania
ARTCOLO 20 - Entrata in vigore
::
Art. 1 - Nomina del Sottosegretario di Stato presso la presidenza del Consiglio dei ministri
1. Il dipartimento della protezione civile della presidenza del Consiglio dei ministri svolge compiti di coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per il periodo emergenziale stabilito ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. In deroga all’articolo 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Capo del Dipartimento della protezione civile è nominato Sottosegretario di Stato presso la presidenza del Consiglio dei ministri, delegato per il coordinamento della protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché nella materia di cui all’articolo 5-bis, comma 5 della legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, ed è preposto alla soluzione dell’emergenza rifiuti nella regione Campania.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sostituzione dei Commissari delegati di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3639/2008 e all’articolo 1 dell’ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n.3653/2008, il Sottosegretario di Stato, con proprio decreto, provvede alla nomina di uno o più Capi missione con compiti di amministrazione attiva da esercitarsi su delega del medesimo Sottosegretario di Stato, che subentrano ai Commissari delegati in carica, definendo le strutture di supporto sia sotto il profilo dell’organizzazione che del funzionamento.
4. Con ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri ex articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è disciplinato il subentro nelle competenze commissariali sulla base di quanto previsto dal presente articolo.
Art. 2 - Attribuzioni del Sottosegretario di Stato
1. Ai fini della soluzione dell’emergenza rifiuti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato anche in deroga a specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria e fatto salvo l’obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell’ambiente, provvede, mediante procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza o con la specificità delle prestazioni occorrenti, all’attivazione dei siti da destinare a discarica così come individuati nell’articolo 9 del presente decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dal!’articolo 3, comma 2 del decreto legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, così come novellato dall’articolo 2 del decreto legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 5 luglio 2007, n. 87, il Sottosegretario di Stato può altresì utilizzare le procedure di cui all’articolo 43 del decreto del presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con previsione di indennizzo che tenga conto delle spese sostenute rivalutate a norma di legge ovvero mediante procedure espropriative, per l’acquisizione di impianti, cave dismesse o abbandonate e altri siti per lo stoccaggio o lo smaltimento di rifiuti.
3. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della complessiva azione di gestione dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi e opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio, i siti di stoccaggio provvisorio e ogni altro impianto, il Sottosegretario di Stato può disporre l’acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attività di propria competenza, riconoscendo al proprietario gli indennizzi relativi alle spese sostenute rivalutate a norma di legge.
4. I siti, le aree, e gli impianti comunque connessi all’attività di gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico nazionale, per le quali il Sottosegretario di Stato provvede a individuare le occorrenti misure anche di carattere straordinario di salvaguardia e di tutela volte ad assicurare l’assoluta protezione e l’efficace gestione.
5. Fatta salva l’ipotesi di più grave reato, chiunque si introduca abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ovvero impedisca o renda più difficoltoso l’accesso autorizzato alle aree medesime, è punito a norma dell’articolo 682 del Codice penale.
6. I poteri di urgenza, previsti dalla normativa vigente in materia ambientale e di igiene pubblica comunque connessi alla gestione dei rifiuti della regione Campania, o comunque anche indirettamente interferenti sulla gestione stessa, sono esercitati dalle Autorità competenti d’intesa con il Sottosegretario di Stato.
7. La forza pubblica, i prefetti, i questori, le forze armate e le altre Autorità competenti attuano con immediatezza le determinazioni del Sottosegretario di Stato per l’approntamento e la protezione dei siti, nonché per la gestione dei rifiuti.
8. Il Sottosegretario di Stato richiede, in termini di stretta funzionalità rispetto alle competenze di cui al presente articolo, alle Autorità competenti l’adozione di ogni provvedimento necessario all’esercizio delle prerogative di pubblica sicurezza di cui al Testo unico di pubblica sicurezza (Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).
9. Fatta salva l’ipotesi di più grave reato, chiunque impedisca, ostacoli o renda più difficoltosa la complessiva azione di gestione dei rifiuti è punito a norma dell’articolo 340 del Codice penale.
10. Chiunque distrugge, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con la
gestione dei rifiuti è punito ai sensi dell’articolo 635, comma 2, del Codice penale.
11. Il Sottosegretario di Stato, in ragione del fondato pericolo di interruzione, ostacolo o alterazione della regolare attività di gestione dei rifiuti, può disporre, con proprio provvedimento, la precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati nell’attività di gestione medesima, ai sensi dell’articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146.
12. Nel caso di indisponibilità, anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa è autorizzato il ricorso a interventi alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei.
Art. 3 - Competenza dell’autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione del rifiuti nella regione Campania
1. Nei procedimenti relativi ai reati riferiti alla gestione dei rifiuti e ai reati in materia ambientale nella regione Campania, nonché a quelli a essi connessi a norma dell’articolo 12 del Codice di procedura penale, le funzioni di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 51 del Codice di procedura penale sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di Regione che le esercita personalmente anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.
2. Nei procedimenti indicati al comma 1 le funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell’udienza preliminare sono esercitate da magistrati del tribunale del capoluogo di Regione. Sulle richieste di misure cautelari personali e reali decide il tribunale del capoluogo di Regione in composizione collegiale. Non si applicano le previsioni dell’articolo 321 comma 3-bis del Codice di procedura penale.
3. Nei procedimenti indicati nel comma 1 nei quali si ravvisa il coinvolgimento della criminalità organizzata, si applicano le disposizioni dell’articolo 37 1-bis del Codice di procedura penale in materia di attività del procuratore nazionale antimafia.
4. Nei casi previsti dal comma 1, se ne fa richiesta il procuratore della Repubblica presso il capoluogo di Regione, il procuratore generale presso la corte di’ appello competente può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di Pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.
5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti per i quali non è stata esercitata l’azione penale e iniziati prima della data di entrata in vigore delle disposizioni medesime. A cura del magistrato che procede e non oltre dieci giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, gli atti dei relativi procedimenti sono trasmessi al procuratore della Repubblica o al giudice indicati nei commi predetti.
6. Le misure cautelari eventualmente disposte prima della entrata in vigore del presente decreto o convalidate da giudice diverso da quello indicato al comma 2 cessano di avere effetto se entro venti giorni dalla trasmissione degli atti il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321 del Codice di procedura penale.
7. Il ministro della Giustizia, sentito per quanto di competenza il Consiglio superiore della magistratura, dispone per l’adeguamento degli organici e per l’implementazione delle risorse nei confronti degli uffici giudiziari di Napoli in rela2ione alle aumentate esigenze derivanti dall’applicazione del presente articolo.
8. Per tutta la durata dell’emergenza, le aree destinate a discarica e a siti di stoccaggio di cui all’articolo 9 del presente decreto nonché quelle individuate con provvedimento del Sottosegretario di Stato possono essere sottoposte a sequestro preventivo quando ricorrono gravi indizi di reato, sempreché il concreto pregiudizio alla salute e all’ambiente non sia altrimenti contenibile.
9. Le disposizioni dei commi precedenti cessano di avere efficacia al cessare dello stato emergenziale in relazione al quale è emanato il presente decreto, salvo che per i fatti commessi durante lo stato emergenziale stesso.
Art. 4 - Tutela giurisdizionale
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legge 30 novembre 2005 n. 245, come convertito, con modificazioni, dalla legge del 27 gennaio 2006, n. 21, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell’Amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. La giurisdizione di cui sopra si intende estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati.
2. Le misure cautelari, adottate da una Autorità giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1, cessano di avere effetto ove non riconfermate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dall’Autorità giudiziaria competente ai sensi del presente articolo.
Art. 5 - Termovalorizzatori di Acerra (Na), Santa Maria La Fossa (Ce) e Salerno
1. Al fine di consentire il pieno rientro dall’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, in deroga al parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale del 9 febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a tutela dell’ambiente e quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere, e nel rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, è autorizzato, presso il termovalorizzatore di Acerra, il conferimento e il trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01, per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate (1).
2. In deroga a quanto disposto dall’articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è autorizzato l’esercizio del termovalorizzatore di Acerra (Na), fatti salvi i rinnovi autorizzativi periodici previsti dal citato decreto legislativo.
3. Fermo quanto previsto dal l’articolo 3 dell’ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3641/2008 e dall’artìcolo 2, comma 2, dell’ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3669/2008 circa la realizzazione dell’impianto di termodistruzione nel comune di Salerno, è altresì autorizzata la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa (Ce), conformemente al parere positivo con prescrizioni reso in data 12 maggio 2006 dalla Commissione di valutazione di impatto ambientale, fatta eccezione per quanto previsto in tema di rifiuti ammessi a conferimento.
Art. 6 - Impianti di selezione, trattamento e di termovalorizzazione dei rifiuti
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, deve essere realizzata una valutazione in ordine al valore dei seguenti impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, anche ai fini dell’eventuale acquisizione a titolo oneroso da parte della stessa società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, che tenga conto dell’effettiva funzionalità, della vetustà e dello stato di manutenzione degli stessi: Caivano (Na), Tufino (Na), Giugliano (Na), Santa Maria Capua Vetere (Ce), Avellino - località Pianodardine, Battipaglia (Sa) e Casalduni (Bn), nonché del termovalorizzatore di Acerra (Na). Detta valutazione deve essere effettuata da una Commissione composta da cinque componenti di comprovata professionalità tecnica, nominati dal presidente della Corte d’appello di Napoli.
2. All’esito della procedura di valutazione di cui al comma 1, gli impianti di selezione e trattamento possono anche essere convertiti in impianti per il compostaggio di qualità e per le attività connesse alla raccolta differenziata e al recupero, nonché per la trasferenza dei rifiuti urbani. A tal fine, il Sottosegretario di Stato dispone per la progettazione, la realizzazione e la gestione, in termini di somma urgenza, delle conseguenti opere necessarie.
Art. 7 - Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale
1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell’incremento dell’efficienza procedimentale, il numero dei Commissari che compongono la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale di cui all’articolo 9, comma 1, del Dpr 14 maggio 2007, n. 90, è ridotto da sessanta a cinquanta, ivi inclusi il presidente e il segretario. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinquanta commissari, in modo da assicurare un congruo rapporto di proporzione fra i diversi tipi di competenze ed esperienze da ciascuno di essi apportate. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, di natura regolamentare, al riordino della commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale. Il segretario generale del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare è componente di diritto, a titolo gratuito, della Commissione. Con decreto del ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze è definito il compenso spettante al Segretario generale del ministero; per la copertura dei relativi oneri è autorizzato il ricorso anche alle risorse di cui all’articolo 9, comma 6, del Dpr 14 maggio 2007, n. 90. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità tecniche, finanziarie e organizzative per il rafforzamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, a valere sui risparmi derivanti dalla riduzione dei componenti della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale di cui al presente comma.
2. All’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto in fine il seguente periodo: «le direzioni sono coordinate da un segretario generale».
Art. 8 - Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi
1. AI fine di raggiungere un’adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato è autorizzato alla realizzazione di un impianto di termodistruzione nel territorio del comune di Napoli, mediante l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell’ambiente. Il Sindaco di Napoli individua, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla «Gazzetta Ufficiale», il sito del predetto impianto. In caso di mancato rispetto del predetto termine di 30 giorni, il Consiglio dei ministri, su proposta del Sottosegretario di Stato, delibera, in via sostitutiva, circa l’individuazione del sito da destinare alla realizzazione dell’impianto di termovalorizzazione, anche in deroga alle previsioni urbanistiche vigenti.
2. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e agli articoli 191 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è autorizzato nella regione Campania, per un triennio rispetto al termine di cui al citato articolo 2, l’esercizio degli impianti in cui i rifiuti, aventi Codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03,01, sono scaricati e stoccati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento.
3. È prorogato per un triennio rispetto al termine di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, lo stoccaggio dei rifiuti aventi Codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, in attesa di smaltimento, nonché il deposito dei rifiutati stessi presso qualsiasi area di deposito temporaneo.
Art. 9 - Discariche
1. Allo scopo di consentire lo smaltimento in piena sicurezza dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, nelle more dell’avvio a regime della funzionalità dell’intero sistema impiantistico previsto dal presente decreto, nonché per assicurare lo smaltimento dei rifiuti giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani e presso i siti di stoccaggio provvisorio, è autorizzata l’attivazione dei siti da destinare a discarica presso i seguenti Comuni: Sant’Arcangelo Trimonte (BN) - località Nocecchie; Savignano Irpino (AV) - localita’ Postarza; Serre (SA) - località Macchia Soprana; nonché presso i seguenti comuni: Andretta (AV) - localita’ Pero Spaccone (Formicoso); Terzigno (NA) - località Pozzelle e località Cava Vitiello; Napoli località Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del cane); Caserta - località Torrione (Cava
Mastroianni); Santa Maria La Fossa (CE) - località Ferrandelle; Serre (SA) - località Valle della Masseria.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER; 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01;19.01.12;19.01.14;19.02.06; presso i suddetti impianti è inoltre autorizzato lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.01.11; 19.01.13; 19.02.05, nonché 19.12.11, per il solo parametro “idrocarburi totali”, provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani, alla stregua delle previsioni derogatorie previste dall’articolo 17 (2).
3. Ai fini dello smaltimento nelle discariche di cui al comma 1, i rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi sono assimilati ai rifiuti aventi codice CER: 20.03.01 (3).
4. Presso le discariche presenti nel territorio della regione Campania è autorizzato anche il pretrattamento del percolato da realizzarsi tramite appositi impianti ivi installati.
5. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto Ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all’apertura delle discariche e all’esercizio degli impianti, il Sottosegretario di Stato procede alla convocazione della Conferenza dei Servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla Conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei ministri, su proposta del Sottosegretario di Stato, si esprime in ordine al rilascio della Via entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla Conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei ministri si esprime entro i sette giorni successivi su proposta del Sottosegretario di Stato
6. L’articolo 1 del decreto legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, è abrogato.
Art. 10 - Impianti di depurazione
1. Sono autorizzate presso gli impianti di depurazione delle acque reflue, siti nella regione Campania, le attività di trattamento e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionali.
2. In deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi di cui all’articolo 17, è autorizzata, per il periodo di tempo strettamente necessario, l’immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione, nella misura non superiore al 50% rispetto ai limiti fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, previa valutazione da parte di un apposito gruppo di lavoro, istituito dal Sottosegretario di Stato e composto da esperti individuati nell’ambito delle Amministrazioni statali e regionali competenti per materia, avente il compito di valutare le presunte entità e durata degli effetti in relazione alle specifiche caratteristiche ambientali e del sistema antropico dei siti che ospitano i predetti impianti.
Art. 11 - Raccolta differenziata
1. Ai Comuni della regione Campania che non raggiungono l’obiettivo, minimo di raccolta differenziata pari al 25% dei rifiuti urbani prodotti entro il 31 dicembre 2008, il 35% entro il 31 dicembre 2009 e il 50% entro il 31 dicembre 2010, fissati dal piano regionale dei rifiuti
adottato con ordinanza commissariale n. 500 del 30 dicembre 2007, è imposta una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati pari rispettivamente al 25%, 35% e al 50% dell’importo stabilito per ogni tonnellata di rifiuto conferita agli impianti di trattamento e smaltimento.
2. Il Sottosegretario di Stato verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, adottando le opportune misure sostitutive, anche mediante la nomina di Commissari ad acta, nei confronti di tutte le Amministrazioni che non hanno rispettato gli obiettivi medesimi.
3. L’articolo 4, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito con modificazioni dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, è soppresso.
4. Per il monitoraggio della raccolta differenziata, i sindaci dei comuni della regione Campania inviano mensilmente al Sottosegretario di Stato i dati di produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata, da pubblicare mediante modalità individuate dal Sottosegretario di Stato.
Art. 12 - Corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori, fornitori e cottimisti
1. Fermi restando gli obblighi gravanti sulle originarie società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006 n. 21, i capi missione possono provvedere alle necessarie attività solutorie nei confronti degli eventuali creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle stesse società affidatarie, a scomputo delle situazioni creditorie vantate dalle società affidatarie medesime verso la gestione commissariale per l’importo massimo di quaranta milioni di euro.
2. Ai fini del pagamento diretto, le società originariamente affidatarie o eventuali società ad esse subentrate dovranno trasmettere i contratti registrati e le fatture protocollate ai capi missione contenenti la parte delle attività eseguite dai soggetti di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse del Fondo di cui all’articolo 17.
Art. 13 - Informazione e partecipazione dei cittadini
1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto definisce, con proprio provvedimento, le iniziative, anche di carattere culturale e divulgativo, volte ad assicurare l’informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati, senza maggiori oneri.
2. Le attività di informazione della popolazione sono attuate in collaborazione con le amministrazioni centrali e territoriali ed in accordo con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in collaborazione con soggetti privati.
3. Al fine di assicurare la più compiuta attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, nell’ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l’organizzazione del Dipartimento della protezione civile sono disciplinate le competenze previste da tale legge, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.
4. Il Ministro dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca assume, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, tutte le iniziative necessarie a garantire una adeguata informazione sui temi ambientali e attinenti alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti.
5. A partire dall’anno scolastico 2008-2009 negli istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione Campania, al fine di assicurare agli studenti ogni utile informazione in ordine alla corretta gestione dei rifiuti domestici, vengono assunte specifiche iniziative nell’ambito delle discipline curricolari, anche mediante ricorso ad interventi didattico - educativi integrativi.
6. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, nell’ambito delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 14 - Norma di interpretazione autentica
1. L’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché l’articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, si interpretano nel senso che i provvedimenti adottati ai sensi delle predette disposizioni non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Art. 15 - Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalità dell’Amministrazione
1. Nei limiti delle risorse di cui all’articolo 17, destinate ad iniziative di spese di parte corrente, in relazione ai maggiori compiti assegnati dal presente decreto, il Sottosegretario di Stato ed il Dipartimento della protezione civile sono autorizzati, anche in deroga alla normativa vigente a:
a) prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative in atto fino alla cessazione delle situazioni di grave necessità in corso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009;
b) avvalersi di personale di comprovata qualificazione professionale proveniente da enti e aziende pubbliche o private, stipulando all’uopo contratti di diritto privato della durata massima di un anno e, comunque, con scadenza non successiva al 31 dicembre 2009, non rinnovabili.
2. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri è disciplinata l’organizzazione delle strutture di missione di cui all’articolo 1, comma 3, ai sensi delle relative disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e sono determinati gli emolumenti spettanti al personale comunque coinvolto nella gestione delle attività di cui al presente decreto, ivi compreso quello appartenente alle Forze di polizia, alle Forze armate, ed al Corpo dei vigili del fuoco.
3. Le risorse finanziarie comunque dirette al perseguimento delle finalità inerenti all’emergenza rifiuti nella regione Campania anche afferenti al Fondo di protezione civile sono insuscettibili di pignoramento o sequestro e sono privi di effetto i pignoramenti già notificati.
Art. 16 - Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalità dell’Amministrazione
1. In relazione ai maggiori oneri assegnati al Dipartimento della protezione civile dal presente decreto:
a) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, proveniente dai ruoli ad esaurimento della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed assunto in ruolo nella ex sesta qualifica funzionale, e’ immesso, anche in soprannumero, previo espletamento di apposita procedura selettiva, nell’area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo;
b) anche al fine di assicurare interventi adeguati alla risoluzione delle problematiche di cui all’articolo 1, nonché con riferimento all’esigenza di disporre di idonee strutture di missione, il comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e’ sostituito dal seguente:
..«2. I posti dirigenziali di seconda fascia di cui al comma 1 sono ricoperti:
a) nella misura del 50 per cento tramite concorso pubblico;
b) nella misura del 50 per cento tramite concorso per titoli ed esami riservato al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, con valutazione delle esperienze professionali maturate anche tramite lo svolgimento di funzioni dirigenziali presso il medesimo Dipartimento.».
2. Il Dipartimento per la protezione civile e’ autorizzato:
a) ad avvalersi di una unità di personale dirigenziale appartenente a società a totale o prevalente capitale pubblico ovvero a società che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, da inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia, di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
b) ad inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, i dirigenti titolari di incarichi di prima fascia presso il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 5 anni di anzianità nell’incarico.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, lettera a), valutati in euro 35.000 per l’anno 2008 e in euro 70.000 a decorrere dall’anno 2009, si provvede a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2, lettere a) e b), valutati in euro 0,375 milioni per l’anno 2008 e in euro 0,75 milioni a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 17 - Copertura finanziaria investimenti
1. Per far fronte alle spese derivanti dal presente decreto, ad eccezione di quelle derivanti dall’articolo 16 e’ istituito il Fondo per l’emergenza rifiuti Campania nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, con dotazione pari a 150 milioni di euro che costituisce limite di spesa per il trasferimento delle risorse, in relazione alle esigenze, sulla apposita contabilità speciale di cui un importo pari al dieci per cento e’ destinato a spese di parte corrente finalizzate alla risoluzione dell’emergenza.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articoli 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo di 450 milioni di euro, per l’anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 18 - Deroghe
1. Per le finalità di cui al presente decreto, il Sottosegretario di Stato e i capi missione sono autorizzati a derogare, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute dell’ambiente e del patrimonio culturale, alle specifiche disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali, e di cui, in via non esclusiva, si riportano le seguente disposizioni:
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217;
legge 20 marzo 1865, n. 2248, recante «Legge sui lavori pubblici» articoli 7 e 11, allegato F, titolo VI, articolo 331;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»; in particolare titolo I, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15,
19, 20;
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani» articoli 1, 7, 8, 12, 17;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» e successive modificazioni, titolo II, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119;
legge 16 giugno 1927, n. 1766 recante «Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l’articolo 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall’articolo 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751», articolo 12; e R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, recante «Regolamento usi civici del Regno»; e legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante «Legge urbanistica» titoli I, II e III;
legge 30 novembre 1950, n. 996, recante «Definitività’ dei provvedimenti adottati dai prefetti, in base all’articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248»;
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» articolo 56;
legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali»; articolo 8, comma 1, secondo periodo;
legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante «Norme per l’edificabilità dei suoli» articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10;
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, alle province ed alle comunità montane», articoli 69, 81, 82 e 101;
legge regione Campania 31 ottobre 1978, n. 51, e successive modificazioni, articoli 25, 26, 27, 28 e 29;
legge regione Campania 7 gennaio 1983, n. 9, articoli 2 e 5;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazione, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, recante «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale»;
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante «Attuazione delle direttive CEE concernenti norme in qualità dell’aria relativamente a specifici agenti inquinanti ed inquinamento prodotto da impianti industriali ai sensi dell’articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183» articoli 6, 7, 8 e 17;
legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette» articoli 6, 11 e 13;
legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10;
legge della regione Campania 1° marzo 1994, n. 11;
D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, recante «Regolamento recante devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina»;
legge della regione Campania 13 aprile 1995, n. 17;
D.P.R. 5 giugno 1995, recante «Istituzione dell’Ente parco nazionale del Vesuvio», allegato A articoli 3, 4, 5, 7 e 8;
legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» articolo 2, comma 12 e articolo 3, commi 1 e 7;
D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
legge della regione Campania 13 agosto 1998, n. 16, articoli 10 e 11;
D.P.R. 10 ottobre 1998, n. 408, recante «Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi.» articoli 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, e 18;
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica», articolo 3, comma 12 e articolo 15;
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni», articoli 9 e 12;
decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, recante «Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni», articoli 29 e
30;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali», articoli 50 e 54;
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità» così come modificato e integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», articolo 24;
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti» articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 16 punto 2.4.2 dell’allegato I;
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 13 marzo 2003 articoli 2, 3 e 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, articoli 20, 21, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 135,
142, 143, 146, 147, 150, 152, 169, 181;
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 agosto 2005, recante «Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica» articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4 commi 1 e 3, 6, 7, 8, 10, comma 3;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» articoli 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 118, 120, 121, 124, 125, 178, 182, 183, 191, 192, 193, 194, 196, 200, 202, 205, 208, 209, 211, 212, 214, 215, 216, 238, 242, 247, 256, 257, 258, 269, 270, 271, 272, 273, 281, 304;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» articoli 3, 6, 7, 29, 34, 37, 40, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, titolo III, capo IV - sezioni I, II e III 241 e 243 e relative disposizioni del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante «Misure straordinarie emergenza rifiuti Campania» articolo 1, comma 1, articolo 3, comma 1-ter;
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» articolo 1, commi 1117 e 1118;
decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recante «Interventi straordinari per emergenza settore smaltimento rifiuti Campania», articolo 1, comma 3, articolo 3;
legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 come modificata dalla legge regionale 14 aprile 2008, n. 4;
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», articoli 18, 46, 225 e allegati;
le normative statali e regionali in materia di espropriazioni, salvaguardando il diritto di indennizzo dei soggetti espropriandi;
leggi regionali strettamente collegate agli interventi da eseguire.
Art. 19 - Cessazione dello stato di emergenza nella regione Campania
1. Lo stato di emergenza dichiarato nella regione Campania, ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cessa il 31 dicembre 2009.
Art. 20 - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 23 maggio 2008
::
note mie
(1) I codici CER indicano i seguenti tipi di rifiuti: 19 05 01 = frazione non composta di rifiuti urbani e simili; 19 05 03 = composti fuori specifica; 20 03 01= rifiuti urbani misti; 19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti); 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11.
::
(2) I codici citati al comma 2 si riferiscono ai seguenti tipi di rifiuti: 19.12.12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 (idem, contenenti sostanze pericolose); 19.05.01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata; 19.05.03 compost fuori specifica; 20.03.01 rifiuti urbani non differenziati; 19.01.12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11 (idem, contenenti sostanze pericolose; 19.01.14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13 (idem, contenenti sostanze pericolose); 19.02.06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05 (idem, contenenti sostanze pericolose). E anche a (19.01.11) ceneri pesanti e scorie contenenti sostanze pericolose; (19.01.13) ceneri leggere contenenti sostanze pericolose; (19.02.05), fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici contenenti sostanze pericolose.
::
(3) Il codice 20.03.01 indica i rifiuti urbani non differenziati.
::