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26 maggio 2008



FERDINANDO IV.



Re delle Due Sicilie. di Gerusalemme, ecc., Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro, ecc.; Gran Principe Ereditario di Toscana ecc., ecc., ecc.



DON ANTONIO DELLA ROSSA



Direttore Generale della Polizia



« Per condannare all'obblio, finanche la memoria dell'estinta anarchia, che tendeva a distruggere la Religione e lo Stato, s'è degnata la Sua Maestà emanare la seguente Sovrana determinazione:

« Il luogotenente Capitan Generale del Regno, Principe di Cassero, con viglietto dei 16 del corrente, ha partecipato alla Real Segreteria di Stato, Giustizia e Grazia, quanto segue: « Non convenendo di far rimanere in mano dei particolari gli editti, manifesti, proclami e collezioni di essi, ed altre simili abominevoli carte, formate nel tempo dell'abbattuta anarchia, dall'intruso sedicente Governo, dai Generali e Commessarii Francesi, dalle varie Commessioni, ed altri che avessero avuto parte nel citato infame sedicente Governo, lo partecipo a codesta Real Segreteria di Giustizia, affinché disponga un editto da pubblicarsi col quale venga prescritto a tutti coloro che ritengono presso di se, fosse per curiosità semplice e non già per sinistre intenzioni, tal sorta di editti, proclami, sanzioni, manifesti, tanto sciolti che in collezioni legate in volumi; che fra un certo determinato tempo, si esibiscano o in potere della Giunta di Stato, o del Direttore Generale della Polizia, colla comminazione di gravi e severe pene, ad arbitrio di S. Maestà contra coloro che, elasso il termine che sarà prescritto nell'editto, continuassero a ritenere presso di loro le cennate carte. Disponga inoltre che raccolte che saranno le carte suddette, per mezzo del boja siano date alle fiamme e ne'soliti luoghi in pubblico, ed ove la quantità fosse eccedente, dopo che se ne sarà abbruciata nel modo suddetto una porzione, il rimanente ancora si faccia consumare dal fuoco, ma in privato e nel miglior modo che si crederà conveniente; ritenendosi però una sola copia per ognuno di tali editti, sanzioni, proclami, manifesti, e collezioni in volumi, quali accompagnati di un elenco di essi mi si rimettano. Nel Real Nome, la detta Real Segreteria di Giustizia comunica tutto ciò a Vostra Signoria Illustrissima, affinché ella disponga la formazione e la pubblicazione (nel modo solito) dell'accennato editto, spiegando in esso il tempo che si stabilisce per l'esibizione delle suddette carte. ‑Palazzo, 18 Gennaio 1800 ‑ Emmanuele Parisi ‑ Al Signor Direttore di Polizia. »

« Ordiniamo intanto che la suddetta Sovrana determinazione si esegua ed a tal effetto prescriviamo.

« L' Che fra il termine di giorni otto computando dal dì della pubblicazione del presente editto, tutte le persone di qualunque ceto e condizione sieno tenute di esibire le carte enunciate nell'inserto Real Dispaccio, in casa del Direttore Generale dì Polizia, o in Monteoliveto, ove risiede la Suprema Giunta di Stato, nelle mani delle persone che saranno a tal effetto destinate;

« 2.° Che elasso il prefisso termine di giorni otto, i detentori di simiglianti carte, di lor natura abominevoli, e da S. M. proibite, saranno soggetti alle gravi e severe pene, all'arbitrio di S. M. riserbate;

« 3.° Che, dopo raccolte le carte come sopra divisate, sarà destinato il luogo in cui, per mano del boja saran pubblicamente abbruciate;

« E, affinchè niuno possa allegare cause d'ignoranza, ordiniamo che il presente editto sia pubblicato a suon di tromba, ne' luoghi soliti e consueti della Città e Casali di nostra giurisdizione ‑ Napoli, 24 Gennaio 1800. »

ANTONIO DELLA ROSSA



Carlo Manieri, Segretario.

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