Traduzioni

28 febbraio 2008

Art. 3 dlgs 123/2007 Modifiche dlg 626


Art. 3.
(Modifiche al decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626)

1. Al decreto legislalivo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell' articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"3, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare
le interferenze. Tale documento e' allegato al contratto
di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si
applicano ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.";
b) all'articolo 7, dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente:
"3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e
salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti
pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di
subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile,
devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza
del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il
rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18 e le
organizzazioni sindacali dei lavoratori.";
c) all'articolo 18, comma 2, il terzo periodo e' sostituito dal
seguente: "Il rappresentante di cui al precedente periodo e' di norma
eletto dai lavoratori";
d) all'articolo 18, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali,
territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di
contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su
tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei
datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono
disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma.";
e) all'articolo 19, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Il datore di lavoro e' tenuto a consegnare al rappresentante per
la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua
funzione, copia del documento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3,
nonche' del registro degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo
4, comma 5, lettera o).";
f) all'articolo i9, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori,
di cui all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le
attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le
unita' produttive del territorio o del comparto di rispettiva
competenza".

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